ESENZIONE PER MOTIVI ECONOMICI ( REDDITO)
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate.
Categorie di esenti
CODICE E01 : Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro . Da diritto all'esenzione dal ticket sugli esami ematici e strumentali e a quelli per la farmaceutica, solo se si ha un esenzione per patologia e per i farmaci strettamente connessi alla patologia.
CODICE E02:Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Da diritto all'esenzione dal ticket sulla farmaceutica e sugli esami ematici e strumentali.
Si ricorda che la differenza fra farmaco generico e di brand ( di marca) va sempre corrisposta.
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
(CODICE E03)
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(CODICE E04)
Codici per esenzione dal ticket sulla farmaceutica, attualmente in vigore in Regione Campania:
- Esenzione E20 : Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 16.000,00 euro lordi/annuo. Sono esentati dalla partecipazione alla quota fissa sulla ricetta per la farmaceutica e sono esonerati dalla quota fissa regionale per le prestazioni.
- Esenzione E21 : Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di tre persone con un reddito complessivo non superiore a 19.000,00 euro lordi/annuo
- Esenzione E22 : Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di quattro o cinque persone con un reddito complessivo non superiore a 23.000,00 euro lordi/annuo
- Esenzione E23 : Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con un reddito complessivo non superiore a 25.000,00 euro lordi/annuo
- Esenzione E24 : Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso fra 36.151,98 e 50.000,00 euro lordi/annuo; codice da utilizzare solo se il paziente , oltre le condizioni reddituali, sia in possesso di codici di esenzione per patologia e/o malattia rara e/o condizione
- Esenzione T14 : Prestazioni a favore dei minori affidati alle Case Famiglia e Comunità Alloggio a seguito di povvedimento del Teribunale dei Minori.
I suddetti codici danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla quota fissa sulla farmaceutica, nei limiti e alle condizioni riportate .
N. B. La differenza tra farmaci brand ( di marca) e generici di riferimento è sempre dovuta, indipendentemente dall'esenzione, se il cittadino scegliesse il farmaco di marca.
- Esenzione E18 : Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro , limitatamente ai farmaci strettamente correlati alle proprie patologie.
- Esenzione E07 : Cittadini extracomunitari iscritti al SSN con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico od umanitario, che da diritto alla esenzione sulla compartecipazione alla spesa farmaceutica, sulla specialistica ambulatoriale e sull'accesso si Pronto Soccorso per un periodo di sei mesi dal rilascio.
- Riduzione della quota fissa regionale ad euro 5,00, sulle richieste di prestazioni per visite ed esami, per i soggetti, al di sopra dei sei anni e al di sotto dei 65 anni di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore annuo lordo di euro 36.151,98 (Codice E00) . A tale quota, naturalmente, va aggiunta quella al relativo ticket previsto per gli esami e/o visite.
- Eliminazione della quota regionale di euro 25,00 sulla compartecipazione all'accesso al Pronto Soccorso non seguito da ricovero ( codici bianchi) . Resta da pagare , in questi casi, la quota di euro 25,00 previsti dalla finanziaria nazionale del 2007
I cittadini in possesso di esenzione E01 e di esenzione per patologia, hanno diritto all'esenzione ticket sui farmaci strettamente legati alla patologia. In questo caso il medico appone, oltre la sigla dell'esenzione della patologia, anche quella della E01sulla prescrizione dematerializzata.
In regione Campania gli esenti per reddito ( codice E01 ) pagano euro cinque a ricetta per gli esami strumentali e del sangue.
I cittadini in possesso di esenzione per disoccupazione ( E02 ) non pagano alcun ticket per gli esami e la quota ricetta per la farmaceutica ; pagano la differenza fra farmaco generico di riferimento e di brand ( farmaco di marca).
I cittadini in possesso di esenzione per patologie croniche ed invalidanti o per malattie rare, per i quali, ai sensi dell'art.26 del D.L. 90/2014, è prevista la possibilità di prescrivere sei pezzi per ricetta, pagano il ticket dalla terza confezione, nelle seguenti misure:
- euro 0,50 a confezione per quei cittadini titolari dell'esenzione per patologia che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 50,000,00 euro purchè NON in possesso delle seguenti esenzioni : E02, E03, E04, E07, E18, E20, E21, E22, E23, F01, G01, G02, V01, V02.
- euro 1,50 a confezione qualora il titolare dell'esenzione per patologia appartenga ad un nucleo familiare con un reddito superiore a 50.000,00 euro.
Note
Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993)
Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).
Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente.
Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.
Come si esercita il diritto all’esenzione e nuove modalità di verifica
Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).
Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.
In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.
PATOLOGIE CRONICHE E MALATTIE RARE
PATOLOGIE CRONICHE
L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.
Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:
la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
la copia del verbale di invalidità
la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza
i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea
L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
Elenco malattie croniche riconcosciute :
http://www.salute.gov.it/portale/temi/ricercanomeEsenzioni.jsp?cercaIcd9=&flag=1
Malattie rare
Le malattie rare sono patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti.
Il Decreto ministeriale 279/2001 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie), prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, l’esenzione è estesa anche ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica. Ai fini dell'esenzione il Regolamento individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare.
Tale disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.
Per approfondire le leggi e i diritti per i portatori di malattie rare consultare :
Per avere diritto all'esenzione per patologia cronica o malattia rara si deve provvedere a recarsi presso l'ASL di competenza con un certificato di specialista pubblico o struttura pubblica e farsi rilasciare l'attestato dell'esenzione , con il relativo codice, che sarà annotato, secondo la normativa in vigore, dal medico di fiducia sulla ricetta del S.S.R. ( ricetta rossa).
INVALIDITA'
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
Di seguito vengono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio, in base a quanto stabilito nel Decreto ministeriale 1° febbraio 1991 (pdf, 10 Kb), art. 6. Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione.
Per le seguenti categorie:
invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
invalidi civili con indennità di accompagnamento
ciechi e sordomuti
ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata
sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.
Per le altre categorie di seguito elencate:
invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.
Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
GRAVIDANZA
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro. L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 (pdf, 100 Kb).
In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:
le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;
alcune analisi, elencate nell’allegato A (pdf, 80 Kb) al Decreto, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista;
gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dall’allegato B (pdf, 80 Kb) al Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C (pdf, 100 Kb) al Decreto, prescritte dallo specialista;
tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.
per consultare le esenzioni a cui si ha diritto per la gravidanza fisiologica, secondo l'età gestazionale :
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf
per conoscere l'elenco delle strutture che si occupano delle malattie rare e la legislazione, è possibile consultare il sito dell'Istituot Superiore di sanità :
http://www.iss.it/cnmr/index.php?lang=1
Per avere diritto all'esenzione ticket per gravidanza fisiologica, basta comunicare al medico di fiducia la data dell'ultima mestruazione ( per consentire il calcolo dell'età gestazionale). Questi apporrà sulla ricetta del SSR il codice relativo cotituito dalla lettera M seguito dalla settimana di gestazione ( es. M07) e, in automatico, saranno esentati quegli esami previsti per l'età gestazionale.
Per la gravidanza a rischio, si ha diritto all'esenzione ( codice M50) dopo aver portato dal medico di fiducia l'attestato della ASL di competenza che si può avere esibendo all'ASL di competenza ceritificazione di gravidanza a rischio , rilasciato da struttura pubblica o specialista pubblico.
DIAGNOSI PRECOCE TUMORI
Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:
la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione. L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
In questi casi ( diagnosi precoci tumorale) se ci si trova nell'intervallo di età prevista, bisogna recarsi presso la propria ASL e farsi rilasciare il relativo attestato di esenzione che riporterà il relativo codice ( D01,D02,D03) che il medico di fiducia apporrà sulla ricetta del SSR ( ricetta rossa) quando prescriverà i relativi esami esenti.
HIV
Nelle strutture pubbliche, il test anti-HIV, in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entra in contatto con questo virus, è anonimo (come prevede la Legge 135 del 1990 (pdf, 66 Kb)) e gratuito (come specificato dal Decreto ministeriale del 1° Febbraio 1991 (pdf, 100 Kb) e ribadito nell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011, art. 2).
Il test non è obbligatorio, ma se si sono avuti comportamenti a rischio sarebbe opportuno effettuarlo. Per eseguire il test, nella maggior parte dei Centri, non serve ricetta medica.
Le persone straniere, anche se prive del permesso di soggiorno, possono effettuare il test alle stesse condizioni del cittadino italiano.
Il Ministero della Salute ha attivato con Decreto Ministeriale 31 marzo 2008, in accordo con le Regioni e Province Autonome, il sistema nazionale di sorveglianza delle diagnosi delle nuove infezioni da HIV.
Per maggiori informazioni sul test, consulta l'area tematica HIV e AIDS.
N. B. Le informazioni sopra riportate hanno, come fonte, il sito ufficiale del Ministero della Salute a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti :