Lo Stato Italiano assicura l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari ( cittadini di Stati non membri dell'Europa Unita - UE) secondo le disposizioni legislative vigenti che potete leggere di seguito ( fonte: www.aslcaserta.it) :
Condizione di soggiorno dell'immigrato | Diritti Sanitari | Procedure |
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Straniero temporaneamente presente ( STP) : cioè straniero non in regola con le norme sull'ingresso
( clandestini) e/o sul soggiorno (irregolari)
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Non ha diritto alla iscrizione al SSN ma ha comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e/o essenziali nonché agli interventi di medicina preventiva attinenti a:
a) Tutela sociale della gravidanza e della maternità (D.L.vo 286/98 art 35 comma 3) |
Occorre: rilasciare una dichiarazione di indigenza presso il presidio sanitario al quale ci si rivolge e, quindi, consegnarla all'ufficio anagrafe assistiti del Distretto di domicilio dichiarato, dove verrà attribuito il codice STP e rilasciata la relativa tessera sanitaria provvisoria. |
Con regolare visto di ingresso in attesa di primo permesso di soggiorno |
L'iscrizione al SSN può essere formalizzata per lavoro (visto per flussi), ricongiungimento familiare e per asilo politico. Fino al rilascio del Permesso di soggiorno, tale iscrizione può avere la prima volta la durata di 6 mesi e, successivamente, di 3 mesi rinnovabili. |
Occorrono: - documento di riconoscimento - codice fiscale (autocertificabile) inoltre a) per lavoro - copia contratto lavoro - copia richiesta permesso soggiorno - ricevuta postale dell'invio richiesta b) per ricongiungimento - visto d'ingresso - ricevuta postale di richiesta permesso di soggiorno - fotocopia del nulla osta dello portello Unico c) per asilo politico - ricevuta richiesta permesso |
Straniero con permesso di soggiorno per lavoro, attesa occupazione, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario per richiesta di asilo, per attesa adozione , per affidamento, per acquisto cittadinanza |
Ha l'obbligo di iscrizione al SSN e ha parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani (D.L.vo 286/98 art 34 comma 1 ) L'iscrizione vale fino alla scadenza del permesso di soggiorno. |
Occorrono: - documento di riconoscimento - codice fiscale (autocertificabile) - permesso di soggiorno - residenza (autocertificabile) o domicilio riportato sul permesso, nelle more di richiesta di residenza |
In possesso di permesso di soggiorno elettronico
(senza indicazione della motivazione del rilascio)
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La motivazione può essere autocertificata, se non viene esibita certificazione della Questura che la specifichi. | La autocertificazione della motivazione va, a campione, verificata, a cura del Distretto, inviando un fax all'Ufficio Stranieri della Questura |
In attesa di rinnovo del permesso di soggiorno |
L'iscrizione al SSN va prorogata, fino alla definizione della pratica secondo i protocolli di Questura, Prefettura, Comuni e ASL |
Occorre : - la ricevuta postale della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (originale più fotocopia). - permesso di soggiorno scaduto - documento di riconoscimento In caso di esito negativo dell‘istanza è competenza della Questura informarne la ASL |
Minore straniero adottato o in affido a scopo di adozione |
Iscrizione obbligatoria al SSN per il soggiorno in Italia non necessita di Permesso di soggiorno |
Per l‘iscrizione al SSN occorrono: -passaporto del minore -codice fiscale del minore -documento d‘identità del genitore -stato di famiglia (autocertificabile) -autorizzazione all‘ingresso in Italia della Commissione adozioni internazionali |
Familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia |
Hanno diritto all' iscrizione al SSN N.B.:i genitori ultrasessantacinquenni con primo permesso per ricongiungimento rilasciato dopo il 5/11/08 non hanno diritto all?iscrizione obbligatoria |
Sono considerati familiari a carico quelli che, anche in possesso di autonomo permesso di soggiorno, rientrano, in base ai criteri dell'INPS, tra gli aventi diritto agli assegni familiari, indipendentemente dalla corresponsione di questi ultimi |
Esenzione ticket (stranieri in regola con le norme sul soggiorno in Italia) |
In presenza di permesso di soggiorno in corso di validità o di ricevuta di richiesta di rinnovo, si possono autocertificare tutto ciò che sia verificabile presso soggetti pubblici italiani (DPR 445/2000 art.3 comma 2) compresi i requisiti per l?esenzione ticket, a parità con i cittadini italiani. | Si devono utilizzare le stesse procedure previste per i cittadini italiani |
Nato in Italia da genitori entrambi stranieri senza permesso di soggiorno |
NON acquisisce la cittadinanza italiana. |
Va considerato STP a meno che non venga richiesto ed ottenuto un permesso per asilo umanitario (rilasciato dalla Questura con la dizione : per cure) |
Nato in Italia da almeno un genitore con permesso di soggiorno ( che da diritto al'iscrizione obbligatoria al SSN), non ancora inserito nel permesso di soggiorno del genitore |
L'iscrizione al SSN è consentita fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno del genitore |
Occorre:
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In condizione di invalidità |
L'invalidità civile può essere riconosciuta solo se si ha un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.(art 41 DLgs 286/98) |
Medesima documentazione necessaria per i cittadini italiani e permesso di soggiorno N.B.: la domanda va presentata all'I.N.P.S. |
Soggiornante per turismo o affari (con le attuali norme basta una dichiarazione di presenza all' autorità di polizia) |
L'iscrizione al SSN non è possibile | Le prestazioni di urgenza (pronto soccorso) vanno effettuate con successiva richiesta di pagamento all"utente. Tutte le altre prestazioni vanno pagate prima dell'erogazione |
Con permesso di soggiorno per cure rilasciato a chi entra in Italia per un trattamento medico (art 36 DLgs 286/98) |
L'iscrizione al SSN non è possibile | In questi casi la Questura aggiunge la dizione "ex art. 36" per distinguere tali permessi da altri permessi che riportano come motivazione "cure", ma per i quali, invece, l'iscrizione al SSN è obbligatoria |
Con permesso di soggiorno Rilasciato a gravide, puerpere fino a 6 mesi di vita del neonato ed al neonato. N.B.: tale permesso, pur riportando, come motivazione, la dizione "per cure", é in realtà, per asilo umanitario |
In questo caso l'iscrizione al SSN è obbligatoria | Occorre esibire il permesso di soggiorno all'anagrafe assistiti del Distretto di domicilio. Ha validità fino alla scadenza del permesso salvo dimostrazione della richiesta di rinnovo |
Permesso di soggiorno per motivi di studio | L'iscrizione al SSN è volontaria (a pagamento, valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso, salvo scadenza precedente del permesso di soggiorno). N.B.: chi ha un permesso di soggiorno per studio, ma è stato precedentemente iscritto al SSN obbligatoriamente perché familiare di un avente diritto, continua ad aver diritto all'iscrizione obbligatoria. |
Oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani occorre permesso di soggiorno, documentazione del corso di studi e attestazione del versamento sul
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Permesso di soggiorno per collocati alla pari |
L'iscrizione al SSN è volontaria (a pagamento, valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso, salvo scadenza precedente del permesso di soggiorno) |
Oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani occorre permesso di soggiorno, documentazione del lavoro alla pari e attestazione del versamento sul
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Permesso di soggiorno per:
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L'iscrizione al SSN è volontaria (a pagamento, valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso, salvo scadenza precedente del permesso di soggiorno) N.B.: per i religiosi l'iscrizione è obbligatoria se si può esibire un attestato della curia che certifichi la sussistenza di un rapporto di lavoro ed i relativi versamenti previdenziali |
Oltre alla solita documentazione, occorre attestazione del versamento sul
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Coniugi di cittadini italiani |
L'assistenza sanitaria è condizionata dalle diverse condizioni (si acquisisce la cittadinanza italiana solo dopo apposito Decreto Ministeriale) |
si applica la stessa procedura prevista per i cittadini italiani |
Cittadino italiano residente all'estero (in paese extracomunitario) in temporaneo soggiorno in Italia |
Con la residenza all'estero si perde il diritto all'assistenza sanitaria. Può, peraltro, essere concessa gratuitamente quella ospedaliera urgente per non più di 90 giorni per anno solare | Occorre esibire alla ASL la dichiarazione consolare dello stato di emigrato (autocertificabile) |
Fonte : www.aslcaserta.it