Il DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009 ( legge Brunetta) ha disciplinato le modalità di rilascio ed invio della certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Per evitare spiacevoli equivoci si prega di prendere nota delle seguenti indicazioni essenziali:
1) il certificato di malattia deve essere rilasciato dal medico che fa la diagnosi;
2) non è possibile, secondo la citata legge, che un altro medico rediga un certificato di malattia sulla scorta di quanto prescritto da un altro
collega;
3) i certificati di malattia devono essere inviati, obbligatoriamente, per via telematica ( on line); pena la nullità degli stessi;
4) sono esentati dall'invio online solo le strutture pubbliche che ancora non hanno il collegamento internet ( ospedali , distretti sanitari, specialisti
ambulatoriali , ecc.) oppure le cliniche private o accreditate o gli specialisti privati ( liberi professionisti) che siano nelle stesse condizioni di quelle pubbliche. I MEDICI OPERANTI IN DETTE STRUTTURE, O I LIBERO PROFESSIONISTI, NON POSSONO, PERO' RIFIUTARSI DI RILASCIARE IL CERTIFICATO DI MALATTIA,
ANCHE SE IN CARTACEO. INFATTI SOLO SE RILASCIATI DA TALI STRUTTURE , LA LEGGE AMMETTE
L'ECCEZIONE DEL RILASCIO DEL CARTACEO CHE L'INPS DEVE ACCETTARE.
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' DOMICILIARE IN MALATTIA
Quando si è in malattia , si deve essere reperibili a domicilio, per la visita fiscale che, dal 1 settembre 2017, è passata ai medici fiscali dell'INPS. Le fascie di reperibilità, variano per i lavoratori dipendenti pubblici e statali. In ogni caso la reperibilità deve essere assicurata 7 giorni su sette ( festivi, prefestivi, sabato e domenica inclusi).
DIPENDENTI PRIVATI
Mattina : 10,00/12,00
Pomeriggio : 17,00/19,00
DIPENDENTI PUBBLICI :
Mattina : 9,00/13,00
Pomeriggio : 15,00/18,00
Le visite fiscali potranno essere effettuate anche due volte nello stesso giorno, secondo quanto precisato dall'Ente Previdenziale.
Per informazioni più approfondite e sulle eventuali esenzioni all'obbligo della reperibilità si consiglia di consultare il sito dell'INPS ( www.inps.it)