Certificati di malattia - Studio medico Orlando

CERTIFICATI MALATTIA
CERTIFICATI MALATTIA

 

Il DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009 ( legge Brunetta) ha disciplinato le modalità di rilascio ed invio della certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.


Per evitare spiacevoli equivoci si prega di prendere nota delle seguenti indicazioni essenziali:


1) il certificato di malattia deve essere rilasciato dal medico che fa la diagnosi;


2) non è possibile, secondo la citata legge, che un altro medico rediga un certificato di malattia sulla scorta di quanto prescritto da un altro collega;


3) i certificati di malattia devono essere inviati, obbligatoriamente, per via telematica ( on line); pena la nullità degli stessi;


4) sono esentati dall'invio online solo le strutture pubbliche che ancora non hanno il collegamento internet ( ospedali , distretti sanitari, specialisti ambulatoriali , ecc.) oppure le cliniche private o accreditate o gli specialisti privati ( liberi professionisti) che siano nelle stesse condizioni di quelle pubbliche. I MEDICI OPERANTI IN DETTE STRUTTURE, O I LIBERO PROFESSIONISTI, NON POSSONO, PERO' RIFIUTARSI DI RILASCIARE IL CERTIFICATO DI MALATTIA, ANCHE SE IN CARTACEO. INFATTI SOLO SE RILASCIATI DA TALI STRUTTURE , LA LEGGE AMMETTE L'ECCEZIONE DEL RILASCIO DEL CARTACEO CHE L'INPS DEVE ACCETTARE.

 

 

FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' DOMICILIARE IN MALATTIA

 

Quando si è in malattia , si deve essere reperibili a domicilio, per la visita fiscale che, dal 1 settembre 2017, è passata ai medici fiscali dell'INPS. Le fascie di reperibilità, variano per i lavoratori dipendenti pubblici e statali. In ogni caso la reperibilità deve essere assicurata 7 giorni su sette ( festivi, prefestivi, sabato e domenica inclusi).

 

DIPENDENTI PRIVATI

Mattina : 10,00/12,00

 

Pomeriggio : 17,00/19,00

 

DIPENDENTI PUBBLICI :

Mattina : 9,00/13,00

 

Pomeriggio : 15,00/18,00

 

Le visite fiscali potranno essere effettuate anche due volte nello stesso giorno, secondo quanto precisato dall'Ente Previdenziale.

Per informazioni più approfondite e sulle eventuali esenzioni all'obbligo della reperibilità si consiglia di consultare il sito dell'INPS ( www.inps.it)